REGOLAMENTO
SCOPI E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE
Art. 1 – In attuazione dell’art. 6 TITOLO II dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d’Italia, è istituita una sezione di attività denominata Sezione di Prestito Sociale, gestita con apposita contabilità sezionale, per la raccolta, limitata ai soli soci, di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale. E’ pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico.
Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, l’ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo del triplo del patrimonio, secondo i criteri stabiliti della Istruzioni della Banca d'Italia. Tale limite può essere elevato al quintuplo del capitale sociale della riserva legale e delle riserve disponibili qualora il complesso del prestito sociale sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, dalle garanzie previste dalla sopracitata normativa.
Art. 2 – Per il migliore svolgimento della attività della Sezione di Prestito Sociale, il Consiglio di Amministrazione decide l’apertura di relativi Uffici presso i negozi e le Sedi della Cooperativa.
Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti:
a) delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005 ed eventuali successive modificazioni;
b) relative istruzioni della Banca d’Italia;
c) articolo 6 TITOLO II dello Statuto Sociale;
d) il presente regolamento;
e) il foglio informativo analitico.
Art. 3 – La Cooperativa può accettare prestito solo dai soci iscritti nel libro soci della cooperativa. All’atto della conclusione del contratto di prestito, il socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa.
Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al socio unitamente al foglio informativo analitico. Il contratto non può essere concluso se, per effetto della somma depositata, si superasse il limite massimo fissato all’inizio di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del secondo comma del successivo art. 4.
Art. 4 – La legge fissa l’importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun socio. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un limite inferiore. Il foglio informativo analitico di cui al punto e) del precedente art. 2 indica l’importo massimo che ciascun socio può depositare.
Il Consiglio di Amministrazione, considerato il piano di investimento aziendale ed in osservanza delle disposizioni emanate dalle autorità monetarie richiamate dal precedente art. 2, lettere a) e b), fissa annualmente l’importo complessivo massimo dei finanziamenti da ricevere dai soci.
Art. 5 – Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali ed importi.
Art. 6 – Alla costituzione del contratto di prestito, al socio viene rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale. Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto e il saldo a favore del socio.
Art. 7 – I soci possono effettuare le operazioni relative al loro prestito, durante l’orario di apertura degli Uffici della Sezione Prestito Sociale appartenenti all’area di punti vendita tra loro collegati in cui è stato rilasciato il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, e dietro presentazione dello stesso.
I versamenti ed i prelevamenti danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun socio.
Tali operazioni devono essere annotate e firmate nel libretto esclusivamente dal personale autorizzato.
Art. 8 – La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della Sezione Prestito Sociale e risponde dell’operato degli incaricati dell’attività della Sezione.
Art. 9 – La Cooperativa ha il diritto di chiedere per visione al socio, in qualsiasi momento, il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, per effettuarne riscontri. I Libretti devono essere comunque presentati ogni anno presso l’ufficio della Sezione Prestito Sociale per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla sezione.
Art. 10 – In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale, l’intestatario o il suo delegato deve farne denuncia alla competente autorità e darne immediata comunicazione alla sezione di appartenenza.
In questi casi la Cooperativa provvederà a sospendere ogni movimentazione del conto e poi, in possesso della copia della denuncia, provvederà a rilasciare altro Libretto Nominativo di Prestito Sociale.
Art. 11 – Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito si scioglie e le somme prestate cessano di produrre interessi. Le somme restano a disposizione del receduto, dell’escluso e degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell’avvenuto decesso.
Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.
OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO
Art. 12 – Le operazioni si effettuano con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale presso l’Ufficio competente. I versamenti possono essere effettuati in contanti e/o con assegni. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto.
In alternativa o in funzione complementare al Libretto potranno essere utilizzati sistemi equipollenti di effettuazione, rilevazione e registrazione delle operazioni, previa accettazione dei relativi regolamenti da parte dei soci.
Art. 13 – Per i prestiti liberi da vincoli temporali il socio può richiedere rimborsi parziali o totalicon un preavviso di almeno 24 ore, secondo modalità che verranno fissate dalla Cooperativa e rese note ai Soci. Anche a tal fine, un ammontare pari almeno al 30 % dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili. La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti e/o assegno bancario e/o modalità equipollenti. La Cooperativa può rilasciare al Socio una carta interna di pagamento; la carta non avrà nessuna efficacia se il prestito risultasse scoperto o insufficiente.
Il socio può disporre per iscritto di compensare il suo credito per il prestito sino all’ammontare dei suoi debiti contratti esclusivamente per i corrispettivi dei beni e/o servizi fornitigli dalla Cooperativa e dalle società da essa controllate. In questi casi i Soci devono presentare periodicamente presso l’Ufficio della Sezione Prestito Sociale i libretti per l’aggiornamento delle scritture.
Art. 14 – Ferma restando la non trasferibilità del Libretto Nominativo di Prestito Sociale e la titolarità del rapporto di finanziamento, il socio può delegare un terzo ad effettuare operazioni in sua vece e conto. Il socio deve dare comunicazione scritta alla Cooperativa del conferimento di tale delega e della eventuale modifica o revoca della stessa.
Il socio o il suo delegato apporrà apposita firma per ciascun prelevamento effettuato.
L’estinzione del prestito potrà comunque essere richiesta esclusivamente dal Socio.
Contestualmente all’interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega.
Art. 15 – I prezzi, le spese ed ogni altra condizione economica relativi alle operazioni e ai servizi offerti sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e comunicati nel foglio informativo analitico.
INTERESSI E OPERAZIONI RELATIVE
Art. 16 – Sul prestito viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge. Il tasso di interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato per importo e per vincolo di durata; il tasso di interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.
Art. 17 – Gli interessi sul prestito dei soci sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento; essi vengono calcolati annualmente e accreditati, al netto della vigente ritenuta fiscale, sul relativo conto. Se per effetto dell’accreditamento degli interessi il prestito supera uno o entrambi i limiti di cui all’articolo 4, l’eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al socio con rimessa di un assegno bancario.
Art. 18 – I prestiti senza movimento per un intero anno e con saldi non superiori a € 50,00 sono infruttiferi e rimangono a disposizione dei soci in tale misura.
DESTINAZIONE DEL PRESTITO
Art. 19 – Il prestito dei soci deve essere impiegato ai fini prescritti dal precedente art. 1. La nota integrativa al bilancio deve ogni anno evidenziare l’ammontare del prestito dei soci, l’entità del rapporto tra prestito e l’importo risultante dalla somma del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili, e, nel caso in cui tale rapporto sia superiore a 3, le eventuali garanzie di cui all’art. 1. In ogni caso non potrà essere immobilizzato in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati e immobili più del 30% del prestito raccolto tra i soci. La cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito.
Gli amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio la gestione della raccolta del prestito.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20 – La Cooperativa si impegna a garantire:
– la verifica dell’attuazione del presente regolamento, ed in particolare la verifica del costante rispetto e il monitoraggio dei limiti di cui agli articoli 1 e 4;
– periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui agli articoli 13 e 19.
Il Collegio Sindacale, nell’ambito della propria attività, effettua almeno trimestralmente le verifiche di cui al comma precedente, e presenta semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, che potrà contenere anche eventuali suggerimenti e proposte sulle materie oggetto di tali verifiche.
Art. 21 – Al socio prestatore deve essere fornita, almeno una volta all’anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.
In tale comunicazione, la cooperativa espone inoltre i risultati dell’attività di vigilanza di cui al precedente articolo svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di prestito da soci, dei limiti di cui agli articoli 1 e 4, delle norme del presente Regolamento.
Art. 22 – L’inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli 1 (raccolta limitata ai soli soci, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), art. 3 (obbligo di stipulazione del contratto, divieto di superamento del limite di raccolta fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 4 (divieto di superamento dell’importo massimo depositabile da ciascun socio fissato dalla legge o di quello inferiore fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 13 (mantenimento di una quota del prestito, pari almeno al 30% della raccolta, in liquidità o in attività prontamente liquidabili), art. 19 (divieto di immobilizzazione in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati e immobili di una quota del prestito raccolto tra i soci superiore al 30%) e art. 21 (comunicazione al socio), determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, la revoca dell’autorizzazione all’uso dei marchi raffigurati nell’apposito regolamento di Coop Italia approvato dall’assemblea ordinaria del 6/7 giugno 1990 e successive modificazioni.
Il Collegio Sindacale, qualora rilevi significative violazioni degli articoli indicati nel comma precedente, ne riferisce, prontamente e per iscritto, al Consiglio di Amministrazione della cooperativa.
Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 60 giorni provvede ad eliminare le violazioni, informandone prontamente il Collegio Sindacale.
Qualora invece il termine dettato dal comma precedente sia decorso infruttuosamente, il Collegio Sindacale comunica per iscritto sia le violazioni rilevate sia la mancata adozione di misure atte a rimuoverle all’ANCC, all’Associazione territoriale competente ed a Coop Italia, per l’avvio del procedimento di revoca.
Il provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’uso dei marchi è adottato da Coop Italia, sentito il parere, vincolante, dell’Associazione Nazionale Cooperative tra Consumatori (ANCC).
Art.23 – Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato Esecutivo tutte o parte delle competenze fissate dal presente Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare al Regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie.
Art.24 – La Cooperativa si riserva la possibilità di variare, in senso sfavorevole al socio, le condizioni economiche riguardanti i tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni, che saranno comunicate all’ultimo domicilio del socio, in conformità con quanto disposto dalla sez. III, par. 3.2 delle citate istruzioni della Banca d’Italia.
Art.25 – Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.
Il Regolamento stesso è stato approvato dalla Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 10/06/2006, in sostituzione del precedente approvato in data 03/05/1997, ed è entrato in vigore a partire dal 29/04/2017.